REGOLAMENTO DEL GRUPPO GROTTE CATANIA DEL CAI SEZIONE DELL'ETNA



TITOLO I - COSTITUZIONE

Art.1 - costituzione

Il GRUPPO GROTTE CATANIA DEL C.A.I., fondato in Catania nell'anno 1933,ad opera di Francesco Miceli, riordinato nel 1993, a norma dell’art.53 del regolamento sezionale, è la libera associazione delle persone iscritte alla sezione di Catania del C.A.I. che si occupano di Speleologia.

Art.2 - scopi e finalità

Il GRUPPO GROTTE CATANIA DEL C.A.I., ha per scopo la ricerca, l'esplorazione e lo studio delle cavità ipogee naturali e artificiali, sia carsiche che vulcaniche, con particolare riguardo a quelle esistenti nella Sicilia; si propone di diffondere la conoscenza della speleologia adoperandosi per la protezione del patrimonio speleologico; amministra le cavità delle quali la sezione dovesse venire in possesso curandone l'integrità e la valorizzazione.

Art.3 - organi del gruppo

Per la realizzazione dei propri scopi e per la gestione delle proprie attività il Gruppo si avvale di due organi: L'Assemblea dei soci del Gruppo, organo deliberativo, ed il Consiglio Direttivo, organo esecutivo.

TITOLO II - SOCI

Art.4 - ammissione

Possono essere soci Il GRUPPO GROTTE CATANIA DEL C.A.I. Sezione dell’Etna tutti i soci della sezione che abbiano compiuto il 15° anno di età e che, intendendo svolgere attività speleologica, presentino domanda di ammissione controfirmata da almeno un socio ordinario del gruppo, sulla quale il C.D. del Gruppo decide insindacabilmente. Mantengono la qualifica e le prerogative di soci del Gruppo i soci del C.A.I., già in organico alle sottosezioni della Sezione dell’Etna che sono state elevate al rango di sezioni. I soci sono divisi nelle categorie: aggregati, ordinari, emeriti e onorari.

Art.5 - soci aggregati

Sono soci aggregati tutti coloro la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal C.D.del Gruppo. Essi possono prendere la parola in Assemblea, presentare mozioni e proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno, hanno diritto di voto anche delegando un altro socio, ma non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere capigruppo nelle escursioni sociali.

Art.6 - soci ordinari

Sono soci ordinari i soci maggiorenni che, trovandosi in possesso dei requisiti appresso descritti, richiedano al consiglio di ratificare il loro passaggio alla categoria ordinari:

Il Consiglio decide in base ai requisiti anzidetti e tenendo conto della preparazione tecnica del richiedente. In casi particolari (appartenenza del richiedente alla S.N.S., provenienza da un altro Sodalizio nel quale il socio abbia svolto attività speleologica documentabile, etc), è facoltà del Consiglio di non applicare la perentorietà dei requisiti 1, 2, e 3, in tutto o in parte.

Oltre ai diritti comuni a tutti i soci, i soci ordinari hanno il diritto ad essere eletti alle cariche sociali e di essere capigruppo nelle escursioni che richiedono l'uso di materiale del Gruppo.

I soci ordinari permangono nella loro qualifica se:

Le attività di cui ai punti 2) e 3) concorrono al raggiungimento del numero minimo di escursioni al fine di mantenere la qualifica. Il Consiglio Direttivo, al momento della valutazione annuale, può derogare da tali obblighi lasciando traccia scritta delle motivazioni addotte in tale caso.

Art. 7 – soci emeriti

Sono soci emeriti i soci che, essendo impossibilitati a partecipare alle escursioni sociali per cause non dipendenti dalla loro volonta, avendo dedicato la loro attività al Gruppo con indiscussi meriti, vengono nominati tali dall’Assemblea del Gruppo su richiesta di almeno due soci ordinari. La loro nomina è vitalizia e può essere annullata solo da una esplicita delibera assembleare, hanno diritto di voto ma non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8 - soci onorari

Il Consiglio può nominare Soci onorari del Gruppo quelle persone, anche non associate al C.A.I., che abbiano sostanzialmente contribuito alla realizzazione degli scopi del Gruppo, affiancandone efficacemente l'opera. I soci onorari non sono tenuti al pagamento del contributo, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 9 - contributo

Tutti i soci ordinari e aggregati del Gruppo, sono tenuti al pagamento dell'eventuale contributo annuo il cui ammontare minimo viene stabilito dall'Assemblea del Gruppo. Il socio moroso da un anno, previa diffida da parte del Consiglio, viene considerato decaduto. I soci emeriti e i soci onorari sono esentati da tale obbligo.

Art. 10 - obblighi dei soci

Sono obblighi dei soci:

Art.11 - sanzioni

Il mancato rispetto del Regolamento rende i soci passibili di sanzioni disciplinari che, con motivazione scritta, vengono comminate dal C.D. del Gruppo. Nei casi più gravi il C.D. del Gruppo può disporre l'espulsione del socio dal Gruppo. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci del Gruppo.

Art.12 - diritti dei soci

Tutti i soci del Gruppo hanno diritto all'uso del materiale sociale (ma tale diritto non può venire esercitato individualmente ed è necessario che il gruppo utente sia condotto da un socio ordinario); ad usufruire di tutti i servizi ed agevolazioni posti in essere dal Gruppo; alla consultazione del materiale bibliografico e cartografico di proprietà del Gruppo.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Art.13 - assemblea generale

E' il massimo organo deliberativo del Gruppo. Ad essa partecipano tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e del contributo. Ogni Socio ha diritto ad un voto, ma può rappresentare per delega scritta un altro Socio ed uno solo.

Art.14 - assemblea generale ordinaria

E' convocata dal C.D. del Gruppo ogni anno entro e non oltre il mese di febbraio per l'approvazione della relazione morale e finanziaria del Gruppo, dei bilanci consuntivo e preventivo e del programma delle attività.

Art. 15 - assemblea straordinaria

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate in qualunque momento il C.D. del Gruppo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da almeno un quinto dei Soci, ovvero dal Socio espulso che ricorre contro il provvedimento di espulsione.

Art. 16 - validità' delle assemblee e delle loro deliberazioni

Ogni Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, compresi i rappresentati per delega; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dai successivi artt.29 e 30.

TITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - compiti del consiglio

Il Consiglio direttivo ha il compito, per mandato conferitogli dall'Assemblea, di perseguire i fini sociali, di curare l'applicazione del Regolamento e di amministrare e regolamentare l'attività del Gruppo. Il C.D. del Gruppo, nell'esplicazione del mandato conferitogli, può valersi della collaborazione di qualunque Socio o, con funzioni consultive, di altre persone. E' compito del C.D. proporre alla Sezione l’organizzazione dei Corsi di Speleologia. Il C.D. entro tre mesi dall’insediamento deve presentare all’Assemblea un programma triennale, relazionando annualmente, alla stessa, sull’attività svolta.

Art. 18 - composizione del consiglio

Il C.D. è composto da cinque componenti: 1 Direttore,1 vice Direttore, 1 Segretario-Economo-Cassiere,1 Responsabile del materiale e 1 Consigliere.

Art. 19 - elezioni del c.d.

Il C.D. del Gruppo viene eletto dai Soci a scrutinio segreto e dura in carica tre anni; i suoi membri sono tutti rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Direttore, la cui nomina viene ratificata dal C.D. della Sezione, il vice Direttore, il Segretario ed il Responsabile del materiale.

Art. 20 - sostituzioni

Verificandosi vacanza di non più di due componenti del C.D. nel corso dell'anno, la sostituzione avviene con la nomina dei Soci che seguono l'ultimo eletto nella precedente votazione; nel caso si verificasse la vacanza di un terzo componente, il C.D. decade e si dovrà procedere entro un mese a nuove elezioni. Il Direttore, il Segretario ed il Responsabile del materiale rimangono in carica sino all’insediamento del nuovo C.D. per le normali pratiche amministrative.

Art. 21 - direttore

Il Direttore rappresenta legalmente il Gruppo in tutti gli atti interni ed esterni; convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci; le sedute del C.D.; prepara la relazione annuale da presentare all'Assemblea; firma i bilanci ed i mandati di pagamento; cura l'esecuzione delle delibere del C.D.In sua assenza egli è sostituito nelle sue mansioni dal vice Direttore.

Art. 22 - segretario Il Segretario redige i verbali delle sedute; ha la cura e la responsabilità della cassa del Gruppo; si occupa della corrispondenza ufficiale del Gruppo. Egli non fa alcuna riscossione senza regolare quietanza ed alcun pagamento senza la presentazione del mandato sottoscritto dal Direttore e corredato da relativa delibera del C.D.

Art. 23 - prerogative del c.d.

Il C.D. nomina altresì tra i Soci del Gruppo dei responsabili di settore tutte le volte che ne ravvisa la necessità.

TITOLO V - PATRIMONIO

Art. 24 - patrimonio

Il Gruppo non disponendo di un patrimonio proprio ( art. 53 del regolamento sezionale) ha in gestione quanto la sezione ha messo a disposizione per le finalità speleologiche, cioè:

Art. 25 - fondi del gruppo

Essi sono costituiti da:

Art. 26 - materiale sociale

Consiste in tutte quelle attrezzature (scale, corde, attrezzi specifici, apparecchiature scientifiche, etc.) pervenute al gruppo per acquisto, costruzione o donazione da parte di Soci, Enti terzi privati. Esse vengono affidate al Responsabile del materiale, che ne redige e ne aggiorna l'inventario, ne cura la conservazione e l'efficienza e ne effettua il prestito ai Soci che ne facciano richiesta per svolgere attività speleologica sociale. Non è ammesso il prestito del materiale a soci che intendano usarlo per proprio conto o esclusivamente in compagnia di elementi estranei al Gruppo. L'uso del materiale sociale è subordinato al disposto dell'art. 9 ed i Soci che ne usano assumono su di se medesimi qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare da tale uso.

Art. 27 - biblioteca ed archivio documentario

Costituiscono la biblioteca e l'archivio documentario tutte quelle pubblicazioni di interesse speleologico comunque pervenute al Gruppo; le carte topografiche e geologiche di proprietà del Gruppo; le relazioni dei Soci, i rilevamenti topografici e la documentazione foto e/o video realizzata con fondi del Gruppo. I Soci che curino in proprio la pubblicazione di lavori di carattere speleologico sono tenuti a consegnare alla biblioteca del Gruppo una copia del lavoro pubblicato.

Art. 28 - catasto speleologico sezionale

E' costituito dall'inventario delle cavità della Sicilia, soprattutto orientale, conosciute dai Soci, con ubicazione, descrizione, rilievo topografico e fotografico e quante altre notizie possano renderne più agevole la localizzazione e la visita. Esso viene redatto dai Soci e tenuto da un Curatore del Catasto, nominato tra i Soci dal C.D. del Gruppo.

Art. 29 - reperti

Il materiale paletnologico e paleontologico rinvenuto nel corso dell'attività sarà di norma consegnato alla Soprintendenza alle Antichità e/o ai Musei di Storia Naturale della zona. La quota spettante per legge al Gruppo rientrerà nel patrimonio e verrà utilizzata per la costituzione del museo speleologico sezionale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 - scioglimento del gruppo

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Generale e Sezionale, il Gruppo può essere sciolto per deliberazione dei Soci, presa a maggioranza dei due terzi degli iscritti. In caso di scioglimento del Gruppo, il patrimonio in uso al Gruppo passa di diritto alla Sezione Etna del C.A.I., essendone esclusa la ripartizione tra i Soci.

Art. 31 - modifiche al regolamento

Eventuali proposte di modifica del presente Regolamento dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci del Gruppo, con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 32 - norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento ai Regolamenti Sezionale e Generale ed allo Statuto del C.A.I.

Art. 33 - disposizione finale

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci del Gruppo, entra in vigore in via provvisoria al momento stesso dell'approvazione ed in via definitiva dopo la ratifica del C.D. Sezionale. Il C.D. del Gruppo è autorizzato ad introdurvi le modifiche che siano richieste dai Consigli Sezionale e Centrale in sede di ratifica.


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